Art. 2.
(Compiti dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni).

      1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia:

          a) definisce gli indirizzi generali al fine di sostenere, valorizzare e promuovere le attività musicali;

          b) promuove la formazione di un archivio della musica popolare in audio e video, al fine di conservare la memoria visiva delle attività musicali;

          c) promuove la realizzazione di un portale musicale dei popoli italiani;

          d) promuove la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla fruizione della musica, nonché alla ricerca e all'elaborazione musicali.

      2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, le regioni promuovono la tradizione musicale locale, delle orchestre regionali e delle rassegne musicali.
      3. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, ai comuni, alle province e alle città metropolitane spetta il compito di:

          a) incentivare, anche in forma associata, la presenza musicale sul territorio;

 

Pag. 7

          b) concorrere con le regioni alla programmazione delle residenze multiculturali mediante piani regionali triennali;

          c) promuovere e realizzare le infrastrutture per la fruizione della musica, nonché per la ricerca e l'elaborazione musicali.

      4. Allo scopo di sostenere, promuovere e valorizzare l'attività di esecuzione, di sperimentazione, di formazione e di ricerca nel campo delle attività musicali, ivi compresa la musica popolare contemporanea, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinati il numero, le categorie e il tipo di interventi ammissibili a finanziamento, nonché il limite massimo e le priorità di finanziamento, sulla base dei seguenti criteri:

          a) sostenere la partecipazione dello Stato alle attività promosse dalle regioni;

          b) promuovere le attività delle nuove generazioni di musicisti, favorendo anche l'attività di orchestre, cori e gruppi giovanili nonché di altri complessi organizzati con carattere di continuità, finalizzati all'innovazione e al pluralismo creativo;

          c) promuovere i festival nazionali e internazionali di musica italiana;

          d) promuovere all'estero la musica italiana, anche attraverso la partecipazione a eventi fieristici internazionali;

          e) promuovere la ricerca nel campo della composizione, dell'esecuzione, degli studi musicali e della didattica;

          f) sostenere l'erogazione di contributi alle scuole di ogni ordine e grado per l'acquisto di strumenti e di materiale di didattica musicale.

 

Pag. 8